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Rischi Tecnologici

Parlare di rischio tecnologico significa considerare il pericolo per l'uomo e per l'ambiente che può derivare da una serie di attività produttive collegate a lavori sulle infrastrutture e sulle reti tecnologiche.

L'evoluzione delle attività industriali e la natura sempre più sofisticata e complessa di particolari apparecchiature ed impianti hanno fatto maturare il convincimento di raggruppare in uno specifico Ramo assicurativo tutte le esigenze di copertura dei danni cui tali attività sono esposte.

I rischi tecnologici a seguito dei progressi tecnologici hanno assunto negli anni forme molto differenti, e, di pari passo, i settori a cui si rivolge questo tipo di copertura assicurativa sono numerosi: l’industria, l’artigianato, il terziario, comprendendo le imprese edili, le software-house, le aziende che producono energie rinnovabili.

L’assicurazione rischi tecnologici nasce prevalentemente per garantire le imprese che nello svolgimento dell’attività fanno uso di apparecchiature elettroniche e tecnologiche, e quindi necessitano di coperture efficaci per la salvaguardia sia dei propri mezzi di produzione, sia  delle opere industriali e civili, siano esse nella fase di costruzione che di esercizio.

Le polizze per i rischi tecnologici si possono suddividere in tre settori:

  1. beni in costruzione;
  2. per i beni in esercizio;
  3. beni dopo la costruzione.

Polizze CAR (Contractors' All Risks) per appalti pubblici
Ai sensi dell’Art. 129 del Dlgs  50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione

Polizze CAR (Contractors' All Risks) per opere e lavori privati
Uno delle più importanti coperture assicurative che riguarda le imprese di costruzione è la polizza C.A.R. (contractors all risks) “tutti i rischi del costruttore di opere civili”.

La polizza C.A.R. serve principalmente a tutelare il costruttore da tutti quei problemi che potrebbero insorgere nel corso della costruzione e causare danni all'opera stessa.

Polizze Decennali Postume
Il Decreto Legislativo 20 giugno 2005 n.122, dando attuazione ai principi sanciti nella legge delega n. 210/2004, ha introdotto anche in Italia, una normativa specifica per la tutela degli acquirenti di immobili. In particolare, tra le varie cose, è stato imposto al costruttore l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa decennale postuma a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., che derivino da rovina totale o parziale, oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto di costruzione. E’ importante sottolineare che la polizza, oltre ad essere obbligatoria per norma di Legge, rappresenta una garanzia per l’acquirente che quindi ha sia il diritto sia l’interesse a richiederla sempre.

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