Modalità di presentazione dei reclami all’IVASS
Se non si riceve risposta dall’impresa nei 45 giorni o la risposta ottenuta non soddisfa, ci si può rivolgere all’IVASS, inviando un reclamo al Servizio Tutela del Consumatore, via del Quirinale, 21 - 00187 Roma o trasmettendo un fax ai numeri del Servizio Reclami reperibilisul sito dell’IVASS (www.ivass.it).
IVASS (Servizio Tutela del Consumatore)
Via del Quirinale 21 - 00187 Roma
Fax 0642133206 / Email tutela.consumatore@pec.ivass.it
Per l’IVASS i reclami rappresentano una preziosa fonte di informazioni per l’esercizio dell’attività di vigilanza. Gli accertamenti dell’IVASS mirano, infatti, a verificare eventuali comportamenti irregolari o scorretti delle imprese di assicurazione e ad adottare le necessarie azioni di vigilanza, incluse le sanzioni, nel più generale interesse della tutela dei consumatori nel settore assicurativo.
Una volta esaminato il reclamo ricevuto, di norma l’IVASS ne trasmette copia all’impresa interessata, chiedendole di fornire i chiarimenti del caso e di rispondere in modo completo e tempestivo al reclamante, usando un linguaggio semplice e chiaro.
Se l’impresa accoglie le richieste del reclamante oppure se la risposta è esauriente e circostanziata e non emergono profili di irregolarità, la procedura di reclamo si intende conclusa senza necessità di ulteriori comunicazioni. Se, invece, la risposta risulta non completa o scorretta, l ’IVASS interviene nuovamente nei confronti dell’impresa. A conclusione dell’istruttoria, IVASS comunica l’esito della propria attività entro il termine massimo di 90 giorni dell’acquisizione degli elementi di valutazione necessari.
L’IVASS, se ravvisa da parte dei soggetti vigilati una violazione delle norme vigenti, avvia un procedimento sanzionatorio, del cui esito dà notizia nel proprio bollettino e nel sito internet (www.ivass.it).
Quando l’IVASS riceve un reclamo che non è di propria competenza, lo trasmette all’Autorità competente, se non già interessata, dandone notizia al reclamante.
È importante sapere che l’IVASS:
• non ha potere di risolvere controversie, in particolare in relazione all ’attribuzione della responsabilità e alla quantificazione delle somme erogate dall’impresa;
• non può intervenire con una propria decisione nel merito dei rapporti contrattuali tra imprese e assicurati;
• non tratta, di norma, i reclami su questioni per le quali è già stata adita l’Autorità Giudiziaria;
• non divulga gli esiti degli eventuali approfondimenti condotti sulle imprese nell’esercizio dei poteri di vigilanza;
• non prende in considerazione segnalazioni sul medesimo caso successive alla prima, a meno che non intervengano novità sostanziali.
IMPORTANTE
Se il reclamo riguarda aspetti di trasparenza delle polizze unit linked, index linked o delle operazioni di capitalizzazione sottoscritte dopo il 1° luglio 2007 (ad esempio carenza di informativa, prospetto informativo non chiaro…) ovvero aspetti di mancata correttezza nel collocamento di tali polizze da parte di banche, SIM e imprese di assicurazione c.d. dirette, cioè che operano via Internet o telefono (es: non adeguatezza del prodotto alle caratteristiche del cliente, ecc.).
Il reclamo va inviato a:
CONSOB (Divisione Tutela del Consumatore - Ufficio Consumer Protection)
Via G.B. Martini 3 - 00198 Roma